30/06/2014
COMUNICATO STAMPA n. 11/2014
30 giugno 2014
La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza in primo grado del Tribunale di Cremona del 2013 e ha condannato l’imputato a un anno di reclusione. L’autorità giudiziaria italiana si è basata sulle prove acquisite dall’OLAF e sulla testimonianza di un suo esperto nel corso del procedimento giudiziario nazionale. Questa sentenza di appello conferma il valore aggiunto che l’OLAF può apportare in cause concernenti le frodi transnazionali che danneggiano gli interessi finanziari dell’UE.
Nel mese di novembre 2009, l’OLAF aveva avviato un’indagine su una società commerciale italiana sospettata di aver commesso irregolarità nella fornitura di apparecchiature per la canalizzazione di reti idriche in paesi terzi. I contratti della società, per i quali erano stati impiegati fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES) ammontavano a circa 1,95 milioni di EUR.
Dalle verifiche dell’OLAF era emerso che la società aveva fornito merci provenienti dalla Cina per un valore superiore a 400 000 EUR, dichiarandone l’origine italiana. Secondo l’OLAF, dalle prove raccolte sarebbe risultato che la società oggetto di indagine fosse a conoscenza dell’origine reale delle merci ma avesse fatto dichiarazioni fraudolenti per ottenere certificati che dimostrassero la provenienza intra-UE delle merci.
L’OLAF aveva chiuso la sua indagine nell’aprile del 2011 raccomandando che fossero presi gli opportuni provvedimenti a livello amministrativo, finanziario e giudiziario. La relazione finale dell’OLAF era stata trasmessa alla Procura di Cremona che, sulla base delle prove raccolte dall’OLAF, aveva disposto il rinvio a giudizio del rappresentante legale della società. Sulla base delle stesse prove e della testimonianza del funzionario dell’OLAF che aveva condotto l’indagine, il Tribunale di Cremona aveva giudicato l’imputato colpevole di frode ai danni dell’Unione europea (decisione dell’11 marzo 2013).
La Corte d’Appello di Brescia ha ora confermato la sentenza in primo grado del Tribunale di Cremona del 2013 e ha condannato l’imputato a un anno di reclusione e al pagamento di una multa.
La sentenza della Corte, che è divenuta definitiva e non può più essere impugnata, conferma il ruolo fondamentale che l’OLAF può svolgere nelle indagini transfrontaliere, in particolare nella pronta acquisizione di elementi di prova attendibili. La sentenza in primo grado ha confermato inoltre il valore giuridico della relazione finale d’indagine dell’OLAF, come previsto dal regolamento che disciplina l’attività dell’OLAF (regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013).
Cfr. il correlato comunicato stampa n. 3/2013: “Un caso di utilizzo da parte di un tribunale penale italiano di prove acquisite durante le indagini dell’OLAF“
OLAF
La missione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è triplice: tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea svolgendo indagini sulle frodi, la corruzione e ogni altra forma di attività illecita; individuare e accertare fatti gravi riguardanti l’esercizio delle attività professionali da parte dei membri e del personale delle istituzioni e degli organismi dell’UE perseguibili in sede disciplinare o penale; assistere le istituzioni dell’UE, in particolare la Commissione europea, nell’elaborazione e attuazione della legislazione e delle strategie antifrode.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Alina BUREA
Portavoce
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
Telefono: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud
Dettagli
- Data di pubblicazione
- 30 giugno 2014
- Autore
- Ufficio europeo per la lotta antifrode
- News type
- OLAF press release