La base giuridica per la lotta antifrode è l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che sostituisce l'articolo 280 del trattato CE).
1. Istituzione dell'OLAF
- Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode
Modifiche:
- decisione 2013/478/UE della Commissione, del 27 settembre 2013
- decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015
- decisione 2015/2418 della Commissione, del 18 dicembre 2015
2. Ruolo dell'OLAF - indagini amministrative e cooperazione con la Procura europea (EPPO)
I regolamenti e gli accordi seguenti definiscono i compiti principali e il mandato dell'Ufficio per quanto riguarda le indagini amministrative. Queste includono le indagini (riguardanti gli interessi finanziari dell'UE) negli Stati membri e quelle riguardanti il personale e i membri delle istituzioni dell'UE.
Le modifiche più recenti prevedono una stretta cooperazione con l'EPPO basata sulla complementarità, sullo scambio di informazioni e sulla non duplicazione degli sforzi. Il regolamento OLAF riveduto rafforza inoltre il modo in cui l'OLAF può condurre le indagini razionalizzando le norme per i controlli e le ispezioni sul posto, prevedendo norme sull'accesso alle informazioni sui conti bancari e offrendo maggiori garanzie per le persone interessate dalle indagini dell'OLAF.
- Versione consolidata del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'OLAF come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 e dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2223
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. V. anche il comunicato stampa e le domande e risposte
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017
- Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013: entrato in vigore il 1° ottobre 2013, questo regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 1073/1999 e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 ed è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/2030
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali
- Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, che riguarda specificamente le indagini interne nelle istituzioni dell'UE
- Decisione della Commissione (CE, CECA, Euratom) n. 396/1999 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne dell'OLAF
- Orientamenti sulle procedure d'indagine per il personale dell'OLAF
- Decisione (UE) 2018/1962 della Commissione che stabilisce le norme interne per il trattamento dei dati personali da parte dell'OLAF
3. Legislazione orizzontale dell'UE relativa ai controlli e alle verifiche sul posto negli Stati membri
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, integrato dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996.
4. Legislazione settoriale dell'UE
I regolamenti seguenti contengono disposizioni in materia di prevenzione e rilevazione delle irregolarità.
- Risorse proprie dell'UE: regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (si applica dal 1º gennaio 2014, versione consolidata, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804); regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 e dal regolamento (CE Euratom) n. 105/2009)
- Mutua assistenza amministrativa: regolamento (CE) n. 515/97 (modificato dal regolamento (CE) n. 766/2008 e dal regolamento (UE) 2015/1525). Elementi principali del regolamento (UE) 2015/1525. Versione consolidata del regolamento (CE) n. 515/97
- Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione, del 3 febbraio 2016, che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/346 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/345 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce disposizioni relative alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione
- Orientamenti in materia di conformità per i vettori marittimi per quanto riguarda i messaggi sullo status dei container (CSM), come prescritto dal regolamento (CE) n. 515/97, modificato dal regolamento (UE) 2015/1525
- Allegato contenente i codici NC (allegato degli Orientamenti in materia di conformità per i vettori marittimi per quanto riguarda i messaggi sullo status dei container (CSM), come prescritto dal regolamento (CE) n. 515/97, modificato dal regolamento (UE) 2015/1525)
- Elenco delle autorità nazionali designate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio. Cfr. l'elenco A per CIS e FIDE, l'elenco B per il repertorio CSM e l'elenco C per il repertorio importazioni, esportazioni e transito - Rettifica (aggiornamenti recenti relativi al repertorio CSM: Commissione europea (DG TAXUD A.3, DG ENV F.3), Centro comune di ricerca (Unità E.5) Questi aggiornamenti saranno inseriti nella prossima rettifica.)
- Elenco delle autorità nazionali designate in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio - Rettifica
- Clausole contrattuali sulla protezione dei dati collegate all'accordo amministrativo - elenco dei paesi terzi che hanno accettato le clausole: Turchia, Serbia e Repubblica di Macedonia del Nord
- Politica agricola comune (PAC, inclusi il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)): articolo 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (nella versione modificata alla data dell'1.1.2014) e, per il periodo di programmazione 2007-2013, l'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005
- Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE): disposizioni in materia di controllo interno, audit e controlli riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca di cui agli articoli da 72 a 75 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (nella versione modificata alla data del 14.12.2016). Per il precedente periodo di programmazione, per quanto riguarda soltanto il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, cfr. gli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (nella versione modificata da ultimo alla data del 21.12.2013)
- Spese dirette: regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
5. Notifica delle irregolarità
Settori di intervento
Fondo europeo agricolo di garanzia, Fondo europeo per lo sviluppo rurale
- Per il periodo di programmazione 2014-2020:
- regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione
I suddetti regolamenti si applicano fino all'avvenuta adozione, da parte della Commissione, dei nuovi regolamenti delegati e di esecuzione relativi al periodo di programmazione successivo.
- Per il periodo di programmazione 2007-2013:
Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Per il periodo di programmazione 2021-2027:
- articolo 69 e allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Per il periodo di programmazione 2014-2021:
- regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione
- Per il periodo di programmazione 2007-2013 (Fondi strutturali e Fondo di coesione):
- articoli da 27 a 36 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
Fondo di aiuti europei agli indigenti
- Per il periodo di programmazione 2021-2027:
- articolo 69 e allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (in questo periodo di programmazione il Fondo di aiuti europei agli indigenti è stato integrato nel Fondo sociale europeo Plus).
- Per il periodo di programmazione 2014-2020:
- regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione
Fondi del settore Affari interni
- Per il periodo di programmazione 2021-2027 (Fondo Asilo, migrazione e integrazione, Fondo Sicurezza interna, Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti):
- articolo 69 e allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Per il periodo di programmazione 2014-2020 (Fondo Asilo, migrazione e integrazione, strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi):
- regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione
- Per il periodo di programmazione 2007-2013 (Fondo europeo per i rifugiati, Fondo per le frontiere esterne, Fondo europeo per i rimpatri e Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi):
- articoli da 27 a 30 della decisione (CE) n. 22/2008 della Commissione
- articoli da 27 a 30 della decisione (CE) n. 456/2008 della Commissione
- articoli da 27 a 30 della decisione (CE) n. 457/2008 della Commissione
- articoli da 27 a 30 della decisione (CE) n. 458/2008 della Commissione
Strumento di assistenza preadesione (IPA)
- Per il periodo di programmazione 2021-2027 (IPA III):
- articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio
- decisione della Commissione che istituisce un modello di accordo quadro relativo al partenariato finanziario tra la Commissione e il governo di un beneficiario dell'IPA III (non ancora adottata)
- Per il periodo di programmazione 2014-2020 (IPA II):
- regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- articoli 5 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione
- Per il periodo di programmazione 2007-2013 (IPA I):
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
- Per il periodo di programmazione 2021-2027:
- articolo 23 del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativi regolamenti delegati e di esecuzione non ancora adottati)
- Per il periodo di programmazione 2014-2020:
6. Armonizzazione del diritto penale dell'UE
Convenzioni sull'armonizzazione del diritto penale dell'UE
- Tutela degli interessi finanziari dell'UE: convenzione dell'UE del 26 luglio 1995 e i suoi tre protocolli ("Convenzione PIF e i relativi protocolli"):
1) primo protocollo
2) secondo protocollo e relazione esplicativa
3) protocollo sulle competenze della Corte di giustizia
- Lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'UE o degli Stati membri: convenzione UE del 26 maggio 1997.
Relazioni della Commissione sull'applicazione da parte degli Stati membri della convenzione dell'UE del 26 luglio 1995 e dei relativi protocolli:
a) relazione del 2004 e allegato
b) relazione del 2008 e allegato
Nota: per tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca, la convenzione PIF sarà sostituita dalla direttiva PIF (cfr. sotto). La convenzione PIF continuerà ad applicarsi soltanto alla Danimarca. Termine per il recepimento della direttiva PIF: luglio 2019.
Direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ("direttiva PIF")
Gli Stati membri vincolati dalla direttiva (tutti ad eccezione della Danimarca) dispongono di due anni per recepirla (entro luglio 2019). Dopo questo termine la direttiva sostituirà la convenzione PIF e i relativi protocolli per gli Stati membri da essa vincolati, mentre la convenzione PIF resterà in vigore in Danimarca.
7. Modalità operative
- Accordo di lavoro tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'OLAF, 2023
- Accordo operativo sulle relazioni di cooperazione tra l'OLAF e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), 2020
- Accordo operativo tra l'OLAF e la Procura europea (EPPO), 2021
- Accordi operativi tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il comitato di vigilanza dell'OLAF, 2021
8. Accordi con paesi terzi
9. Misure doganali antifrode nell'ambito dei regimi tariffari preferenziali
Le preferenze tariffarie applicabili alle merci possono essere sospese sulla base di clausole antifrode se:
- vi è una grave irregolarità o frodi su larga scala, o
- la cooperazione tra le parti non è sufficientemente efficace per contrastare una violazione della legislazione doganale.
Le clausole antifrode mirano a contrastare il commercio illecito prevenendo gli abusi delle preferenze tariffarie. Sostengono gli operatori che agiscono nel rispetto della legalità, eliminando le pratiche abusive e la concorrenza sleale.
L'Unione europea accorda preferenze tariffarie ai paesi extra-UE a condizione che tali preferenze siano associate ad opportune misure antifrode. Il principio è sancito in documenti strategici adottati dalla Commissione, dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Corte dei conti europea.
Di conseguenza contengono clausole antifrode:
- tutti i regimi autonomi, quali il sistema di preferenze generalizzate (SPG), che (nel 2018) interessava circa 76 paesi
- i regimi tariffari preferenziali convenzionali, ad es. gli accordi di libero scambio (ALS) e gli accordi di partenariato economico (APE), che interessano altri 45 paesi.
Le clausole antifrode possono assumere diverse denominazioni, come ad esempio:
- disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa (accordo di libero scambio con la Colombia, il Perù e l'Ecuador, e, in attesa della sua entrata in vigore, con il Messico)
- applicazione del trattamento preferenziale (Cile)
- mancata cooperazione amministrativa (Montenegro)
- misure specifiche concernenti il trattamento preferenziale (Vietnam e, in attesa dell'entrata in vigore, Giappone).
10. Giurisprudenza
Elenco delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea rilevanti per l'OLAF