La base giuridica per la lotta antifrode è l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che sostituisce l'articolo 280 del trattato CE).
1. Istituzione dell'OLAF
- Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode
Modifiche:
- decisione 2013/478/UE della Commissione, del 27 settembre 2013
- decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015
- decisione 2015/2418 della Commissione, del 18 dicembre 2015
2. Ruolo dell'OLAF - indagini amministrative e cooperazione con la Procura europea (EPPO)
I regolamenti e gli accordi seguenti definiscono i compiti principali e il mandato dell'Ufficio per quanto riguarda le indagini amministrative. Queste includono le indagini (riguardanti gli interessi finanziari dell'UE) negli Stati membri e quelle riguardanti il personale e i membri delle istituzioni dell'UE.
Le modifiche più recenti prevedono una stretta cooperazione con l'EPPO basata sulla complementarità, sullo scambio di informazioni e sulla non duplicazione degli sforzi. Il regolamento OLAF riveduto rafforza inoltre il modo in cui l'OLAF può condurre le indagini razionalizzando le norme per i controlli e le ispezioni sul posto, prevedendo norme sull'accesso alle informazioni sui conti bancari e offrendo maggiori garanzie per le persone interessate dalle indagini dell'OLAF.
- Versione consolidata del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'OLAF come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 e dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2223
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Vedere anche il comunicato stampa e le domande e risposte
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017
- Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013: entrato in vigore il 1° ottobre 2013, questo regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 1073/1999 e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 ed è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/2030
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali
- Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, che riguarda specificamente le indagini interne nelle istituzioni dell'UE
- Decisione della Commissione (CE, CECA, Euratom) n. 396/1999 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne dell'OLAF
- Orientamenti sulle procedure d'indagine per il personale dell'OLAF
- Decisione (UE) 2018/1962 della Commissione che stabilisce le norme interne per il trattamento dei dati personali da parte dell'OLAF
3. Legislazione orizzontale dell'UE relativa ai controlli e alle verifiche sul posto negli Stati membri
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, integrato dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996.
4. Legislazione settoriale dell'UE
I regolamenti seguenti contengono disposizioni in materia di prevenzione e rilevazione delle irregolarità.
- Risorse proprie dell'UE: regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (si applica dal 1º gennaio 2014, versione consolidata, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804); regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 e dal regolamento (CE Euratom) n. 105/2009)
- Mutua assistenza amministrativa: regolamento (CE) n. 515/97 (modificato dal regolamento (CE) n. 766/2008 e dal regolamento (UE) 2015/1525). Elementi principali del regolamento (UE) 2015/1525. Versione consolidata del regolamento (CE) n. 515/97
- Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione, del 3 febbraio 2016, che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/346 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/345 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce disposizioni relative alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione
- Orientamenti in materia di conformità per i vettori marittimi per quanto riguarda i messaggi sullo status dei container (CSM), come prescritto dal regolamento (CE) n. 515/97, modificato dal regolamento (UE) 2015/1525
- Allegato contenente i codici NC (allegato degli Orientamenti in materia di conformità per i vettori marittimi per quanto riguarda i messaggi sullo status dei container (CSM), come prescritto dal regolamento (CE) n. 515/97, modificato dal regolamento (UE) 2015/1525)
- Elenco delle autorità nazionali designate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio. Vedere l'elenco A per CIS e FIDE, l'elenco B per il repertorio CSM e l'elenco C per il repertorio importazioni, esportazioni e transito - Rettifica (aggiornamenti recenti relativi al repertorio CSM: Commissione europea (DG TAXUD A.3, DG ENV F.3), Centro comune di ricerca (Unità E.5) Questi aggiornamenti saranno inseriti nella prossima rettifica.)
- Elenco delle autorità nazionali designate in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio - Rettifica
- Clausole contrattuali sulla protezione dei dati collegate all'accordo amministrativo - elenco dei paesi terzi che hanno accettato le clausole: Turchia, Serbia e Repubblica di Macedonia del Nord
- Politica agricola comune (PAC, inclusi il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)): articolo 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (nella versione modificata alla data dell'1.1.2014) e, per il periodo di programmazione 2007-2013, l'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005
- Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE): disposizioni in materia di controllo interno, audit e controlli riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca di cui agli articoli da 72 a 75 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (nella versione modificata alla data del 14.12.2016). Per il precedente periodo di programmazione, per quanto riguarda soltanto il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, vedere gli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (nella versione modificata da ultimo alla data del 21.12.2013)
- Spese dirette: regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
5. Notifica delle irregolarità
Settori di intervento
Fondo europeo agricolo di garanzia, Fondo europeo per lo sviluppo rurale
- Per il periodo di programmazione 2021-2027:
- regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione
- Per il periodo di programmazione 2014-2020:
- regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione
- Per il periodo di programmazione 2007-2013:
Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Per il periodo di programmazione 2021-2027:
- articolo 69 e allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Per il periodo di programmazione 2014-2021:
- regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione
- Per il periodo di programmazione 2007-2013 (Fondi strutturali e Fondo di coesione):
- articoli da 27 a 36 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
Fondo di aiuti europei agli indigenti
- Per il periodo di programmazione 2021-2027:
- articolo 69 e allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (in questo periodo di programmazione il Fondo di aiuti europei agli indigenti è stato integrato nel Fondo sociale europeo Plus).
- Per il periodo di programmazione 2014-2020:
- regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione
Fondi del settore Affari interni
- Per il periodo di programmazione 2021-2027 (Fondo Asilo, migrazione e integrazione, Fondo Sicurezza interna, Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti):
- articolo 69 e allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Per il periodo di programmazione 2014-2020 (Fondo Asilo, migrazione e integrazione, strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi):
- regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione
- Per il periodo di programmazione 2007-2013 (Fondo europeo per i rifugiati, Fondo per le frontiere esterne, Fondo europeo per i rimpatri e Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi):
- articoli da 27 a 30 della decisione (CE) n. 22/2008 della Commissione
- articoli da 27 a 30 della decisione (CE) n. 456/2008 della Commissione
- articoli da 27 a 30 della decisione (CE) n. 457/2008 della Commissione
- articoli da 27 a 30 della decisione (CE) n. 458/2008 della Commissione
Strumento di assistenza preadesione (IPA)
- Per il periodo di programmazione 2021-2027 (IPA III):
- articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio
- decisione della Commissione che istituisce un modello di accordo quadro relativo al partenariato finanziario tra la Commissione e il governo di un beneficiario dell'IPA III (non ancora adottata)
- Per il periodo di programmazione 2014-2020 (IPA II):
- regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- articoli 5 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione
- Per il periodo di programmazione 2007-2013 (IPA I):
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
- Per il periodo di programmazione 2021-2027:
- regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/203 della Commissione
- articolo 23 del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Per il periodo di programmazione 2014-2020:
6. Armonizzazione del diritto penale dell'UE
Convenzioni sull'armonizzazione del diritto penale dell'UE
- Tutela degli interessi finanziari dell'UE: convenzione dell'UE del 26 luglio 1995 e i suoi tre protocolli ("Convenzione PIF e i relativi protocolli"):
1) primo protocollo
2) secondo protocollo e relazione esplicativa
3) protocollo sulle competenze della Corte di giustizia
- Lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'UE o degli Stati membri: convenzione dell'UE del 26 maggio 1997.
Relazioni della Commissione sull'applicazione da parte degli Stati membri della convenzione dell'UE del 26 luglio 1995 e dei relativi protocolli:
a) relazione del 2004 e allegato
b) relazione del 2008 e allegato
Nota: per tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca, la convenzione PIF sarà sostituita dalla direttiva PIF (vedere sotto). La convenzione PIF continuerà ad applicarsi soltanto alla Danimarca. Termine per il recepimento della direttiva PIF: luglio 2019.
Direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ("direttiva PIF")
Gli Stati membri vincolati dalla direttiva (tutti ad eccezione della Danimarca) dispongono di due anni per recepirla (entro luglio 2019). Dopo questo termine la direttiva sostituirà la convenzione PIF e i relativi protocolli per gli Stati membri da essa vincolati, mentre la convenzione PIF resterà in vigore in Danimarca.
7. Modalità operative
- Accordi operativi tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e il controllore delle garanzie procedurali, 2025
- Accordo di lavoro tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'OLAF, 2023
- Accordo operativo sulle relazioni di cooperazione tra l'OLAF e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), 2020
- Accordo operativo tra l'OLAF e la Procura europea (EPPO), 2021
- Accordi operativi tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il comitato di vigilanza dell'OLAF, 2021
8. Accordi con paesi terzi
9. Misure antifrode doganali negli accordi internazionali
L'UE concede trattamenti preferenziali alle merci originarie di paesi partner extra UE nel quadro di accordi commerciali o di cooperazione con tali paesi.
Tali trattamenti preferenziali sono subordinati a misure doganali antifrode adeguate e applicabili, come stabilito in vari documenti strategici adottati dalla Commissione, dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Corte dei conti europea.
Nelle seguenti circostanze eccezionali il trattamento preferenziale delle merci può essere temporaneamente sospeso ai sensi delle cosiddette "clausole antifrode":
- violazioni o elusioni su larga scala delle disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento preferenziale
- il paese partner rifiuta sistematicamente od omette in altro modo di adempiere i propri obblighi di cooperazione per prevenire, individuare e contrastare le violazioni o le elusioni delle disposizioni legislative e regolamentari in ambito doganale.
Le clausole antifrode sono intese a contrastare il commercio illecito prevenendo l'abuso delle norme sul trattamento preferenziale delle merci. Sostengono gli operatori che agiscono nel rispetto della legalità, eliminando le pratiche abusive e la concorrenza sleale.
Da oltre 20 anni le clausole antifrode sono parte integrante dei rispettivi accordi dell'UE e sono reperibili ad esempio:
- nei regimi autonomi come il sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE
- negli accordi di libero scambio (ALS) o accordi di partenariato economico (APE) dell'UE.
Le clausole antifrode dell'UE sono accompagnate da una serie di garanzie quali un processo di consultazione e monitoraggio, la fissazione di scadenze, nonché la trasparenza con la comunità imprenditoriale per ridurre al minimo gli effetti negativi sugli operatori corretti.
La sospensione temporanea del trattamento preferenziale delle merci è considerata una misura di ultima istanza da applicare quando altre misure amministrative si sono rivelate inefficaci o insufficienti nel prevenire frodi su vasta scala.
10. Giurisprudenza
Elenco delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea rilevanti per l'OLAF